Art. 3.
(Istituzione dell'albo professionale pizzaioli italiani).

      1. È istituito l'albo professionale dei pizzaioli italiani, di seguito denominato «albo».
      2. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine nazionale dei pizzaioli.
      3. La tenuta dell'albo è demandata al Consiglio nazionale dell'ordine, eletto dagli iscritti all'albo.
      4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le norme relative alle modalità di iscrizione all'albo, all'istituzione delle sedi e del Consiglio nazionale dell'ordine e ai procedimenti elettorali relativi agli organi di categoria.